Decreto Lavoro e le (principali) novità apportate

Il Decreto legge n. 48/2023 (Decreto Lavoro) ha introdotto alcune novità rilevanti. Di seguito vi sintetizziamo le principali.

1 – Contratto a tempo determinato: cambiano le causali

Il Decreto Lavoro ha modificato la struttura relativa alle condizioni che legittimano l’apposizione di un termine (o la proroga/rinnovo) superiore ai 12 mesi ma comunque non eccedente i 24 mesi.

Si potrà ora instaurare, rinnovare/prorogare il termine (oltre 12 mesi e sino a 24 mesi) attraverso le seguenti modalità:

1) In presenza di specifiche previsioni previste dalla contrattazione collettiva ex art. 51 del D.lgs. 81/2015 (contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA/RSU);

2) In assenza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, qualora le ragioni tecniche, organizzative e produttive siano individuate (e riportate nel contratto) dalle parti contraenti, e quindi datore di lavoro e lavoratore, ma solo fino al 31 dicembre 2024;

3) per sostituire altri lavoratori.

Quindi, ove vi fosse l’esigenza di instaurare o rinnovare o prorogare un contratto nei termini predetti, la prima soluzione sarà di andare a verificare se i contratti collettivi di diverso livello prevedono delle disposizioni specifiche per i contratti a termine.

Il datore potrà valutare di aprire un tavolo di trattativa sindacale con le RSA/RSU presenti in azienda per impostare a livello aziendale la disciplina per una possibile casistica dell’impresa.

Se la contrattazione collettiva, di nessun livello, nulla afferma in proposito, ecco che il datore potrà accedere alla previsione n. 2 di cui sopra, dove saranno le “parti” a poter prorogare il termine alla luce delle esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva che riguardano l’azienda.

Si tratta di una norma non strutturale, ma a tempo, destinata a cessare il 31 dicembre 2024. 

Attenzione: Richiamiamo l’attenzione dei datori di lavoro sul punto 2: di fatto si ritorna al c.d. “causalone” del passato, con tutti i rischi di contenzioso che ne derivano (e ne sono derivati). Consigliamo, quindi, di specificare in modo preciso e dettagliato la causale e il nesso causale con il termine.

Lo studio è a vostra disposizione per ogni consulenza e supporto.

2 - Obblighi del Decreto Trasparenza: semplificazione (e non solo)

Il Decreto Lavoro apporta cambiamenti anche alla disciplina del Decreto Trasparenza, ridefinendo gli obblighi richiesti al datore di lavoro all’atto dell’assunzione.

È ora previsto un onere informativo ridotto, potendosi ritenere lo stesso adempiuto con l’indicazione del riferimento normativo e/o della contrattazione collettiva, anche aziendale, in particolare riguardo i seguenti punti:

  • durata del periodo di prova;

  • diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro;

  • durata del congedo per ferie nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;

  • procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;

  • l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;

  • la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in parte prevedibile;

  • le informazioni, qualora il rapporto di lavoro non preveda un orario normale di lavoro programmato, riguardanti la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite, la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite, le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative, il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;

  • gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

L’informativa relativa ai c.d. sistemi automatizzati riguarda solo i sistemi “integralmente automatizzati”.

Attenzione: Ai fini della semplificazione degli adempimenti e della uniformità delle comunicazioni, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Siamo a vostra disposizione per ogni necessità.

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