Dimissioni per fatti concludenti: un nuovo strumento per la gestione delle assenze ingiustificate

Con l'entrata in vigore della Legge n. 203/2024, meglio nota come “Collegato Lavoro”, è stata introdotta un'importante novità per la gestione delle assenze ingiustificate dei dipendenti: le dimissioni per fatti concludenti. Questa nuova disciplina, in vigore dal 12 gennaio 2025, offre ai datori di lavoro un meccanismo semplificato per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di abbandono prolungato del lavoratore del posto di lavoro. 

Cos’è l'istituto delle dimissioni per fatti concludenti?

L'articolo 19 della legge 203/2024 introduce il comma 7-bis all'articolo 26 del D. Lgs. 151/2015, stabilendo che se un lavoratore si assenta senza giustificazione per un periodo superiore a quello previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di tale indicazione, per più di quindici giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore stesso, senza la necessità di seguire la procedura telematica delle dimissioni. Il recesso dal rapporto di lavoro che avvenga secondo queste nuove modalità, inoltre, non è soggetto alla disciplina generale disposta per le dimissioni del lavoratore, per cui, ferma la correttezza della procedura da seguire, il lavoratore non avrà la possibilità di revocare le proprie dimissioni.

Questa disposizione mira a evitare situazioni di incertezza giuridica per i datori di lavoro e a prevenire gli oneri amministrativi derivanti dalla gestione di un dipendente assente ingiustificatamente.

 

Come deve procedere il datore di lavoro?

Per applicare correttamente questa nuova disciplina, il datore di lavoro deve seguire uno specifico iter, descritto in termini generali dalla norma e precisato nella Nota INL n. 579 del 22 gennaio 2025, nel Messaggio n. 639 del 19 febbraio 2025 di INPS nonché nella Circolare n. 6 del 27 marzo 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I passaggi fondamentali sono i seguenti:

 

1.   Segnalazione dell'assenza ingiustificata

Il datore di lavoro deve monitorare le assenze ingiustificate e, in caso di superamento del limite previsto dal CCNL (o dei 15 giorni in assenza di specifiche previsioni contrattuali), può avviare la procedura di risoluzione del rapporto di cui al nuovo comma 7 bis.

La Circolare n. 6/2025 del Ministero del Lavoro ha chiarito che il periodo di 15 giorni deve essere inteso come il termine legale minimo che deve necessariamente trascorrere prima di poter legittimamente effettuare la comunicazione all’ITL. Laddove il CCNL preveda un diverso termine, esso troverà applicazione solo laddove sia superiore a quello legale (consistendo, quindi, in una deroga in melius per il lavoratore), dovendosi altrimenti fare riferimento al termine legale minimo di 15 giorni.

 

2.   Comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro

Il datore invia una comunicazione alla sede territoriale competente dell'INL (da individuarsi in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro), preferibilmente via PEC, indicando:

  • ogni informazione relativa al lavoratore di cui il datore sia a conoscenza (es. dati anagrafici, ultimo indirizzo di residenza conosciuto, recapiti telefonici e di posta elettronica);

  • la data dell'ultima presenza registrata;

  • eventuali altre informazioni utili (es. tentativi di contatto effettuati; eventuali motivi già noti dell'assenza; eventuali richiami formali già inviati).

La Circolare n. 6/2025 del Ministero del Lavoro ha introdotto l’obbligo per il datore di lavoro di trasmettere anche al lavoratore interessato la comunicazione inviata all’ITL, al fine di permettergli di esercitare il proprio diritto di difesa.

3.   Comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro

Quando l’assenza ingiustificata si protrae oltre i termini indicati in precedenza e dopo aver effettuato la comunicazione all’ITL, il rapporto di lavoro si intenderà risolto con effetto immediato e il datore di lavoro dovrà effettuare tempestivamente la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro attraverso il modello Unilav.

La Circolare n. 6/2025 del Ministero del Lavoro precisa che la comunicazione inviata all’ITL costituisca il dies a quo per il decorso dei cinque giorni a disposizione del datore per effettuare la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro (modello Unilav).

La cessazione del rapporto, precisa il Ministero, avrà effetti a far data dal giorno riportato nel modello Unilav, il quale non potrà comunque essere antecedente alla data in cui è stata comunicata all’ITL l’assenza ingiustificata del lavoratore.

  

4.   Verifica da parte dell'ITL

Una volta ricevuta la comunicazione, l'ITL può effettuare verifiche per accertare la veridicità della comunicazione datoriale. A tal fine, l’Ispettorato può contattare il lavoratore, altri lavoratori dell’azienda o altri soggetti che possano fornire elementi utili.

Il lavoratore assente ingiustificato ha l’onere di provare l’impossibilità di comunicare al datore di lavoro i motivi della propria assenza (e non tanto di provare i motivi di assenza in sé), o, comunque, di averli comunicati al datore.

L’ITL dovrà avviare e concludere gli accertamenti quanto prima, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del datore di lavoro.

Nel caso in cui emergano irregolarità nei fatti descritti dal datore di lavoro, il lavoratore dia prova di quanto sopra o non venga rispettata la procedura, non opererà l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro.

In tal caso, l'ITL comunicherà l’inefficacia della risoluzione al datore di lavoro e al lavoratore, il quale avrà dunque diritto a veder ricostituito il rapporto di lavoro nel caso in cui il datore di lavoro avesse già comunicato la cessazione del rapporto con trasmissione del modello Unilav.

A seguito di tale comunicazione, il datore di lavoro è tenuto agli adempimenti conseguenti in materia di obbligo contributivo.

Al contrario, se l’ITL riscontra la correttezza della comunicazione datoriale e l’assenza di motivazioni che abbiano reso impossibile al lavoratore comunicare al datore la propria assenza, il rapporto di lavoro dovrà ritenersi comunque risolto.

 

Conseguenze per il datore di lavoro e per il lavoratore

L'applicazione di questa norma porta con sé diverse conseguenze: 

  • Per il datore di lavoro: si tratta di uno strumento utile per gestire i casi di abbandono del posto di lavoro senza dover necessariamente intraprendere un procedimento disciplinare o attendere un'eventuale impugnazione delle dimissioni. Inoltre, il datore di lavoro non sarà tenuto al pagamento del contributo per il “ticket licenziamento”.

  • Per il lavoratore: la risoluzione del rapporto, in questo modo, viene equiparata a una dimissione volontaria, il che significa che non avrà diritto all'indennità di disoccupazione NASpI.

  

Considerazioni pratiche per le aziende

Per i datori di lavoro, questo nuovo istituto rappresenta una semplificazione amministrativa, ma è essenziale adottare alcune precauzioni:

  • documentare con precisione ogni tentativo di contatto con il lavoratore e le eventuali richieste di spiegazione dell’assenza avanzate dal datore;

  • verificare sempre il contenuto del CCNL applicato, poiché alcuni contratti potrebbero prevedere soglie di tolleranza inferiori al termine legale minimo stabilito in 15 giorni dalla norma generale;

  • assicurarsi che la comunicazione all'ITL sia completa, per evitare contestazioni che possano invalidare la procedura;

  • intraprendere il predetto procedimento ed effettuare la comunicazione all’ITL solo nel caso in cui si intenda giungere alla risoluzione del rapporto lavorativo, e non in ogni caso di assenza ingiustificata del lavoratore;

  • trasmettere anche al lavoratore interessato una copia della comunicazione effettuata all’ITL (e dei relativi allegati, laddove presenti);

  • effettuare entro cinque giorni dalla comunicazione all’ITL la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro (modello Unilav);

  • a decorrere dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della l. 203/2024, il recesso dal rapporto di lavoro avvenuto secondo le modalità sopra descritte deve essere esposto all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice <Tipo Cessazione> “1Y”, con il significato di “Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis”.

 

Conclusioni

Le dimissioni per fatti concludenti rappresentano una novità di rilievo per i datori di lavoro, permettendo una gestione più efficace dei casi di assenza ingiustificata.

Tuttavia, è fondamentale rispettare scrupolosamente la nuova procedura, come meglio descritta dall'INL e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per evitare l’inefficacia del recesso dal rapporto di lavoro.

Per ogni necessità e approfondimento, lo Studio Legale Agosti è a disposizione per dare supporto nella corretta applicazione della normativa.

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Collegato lavoro: le principali novità introdotte dalla L. n. 203 / 2024 in materia di lavoro