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Incompatibile con la posizione dirigenziale l’obbligo del datore di lavoro di reimpiegare il lavoratore in mansioni inferiori o equivalenti (c.d. repêchage)
Con ordinanza n. 2895 del 31 gennaio 2023, la Corte di cassazione, sezione lavoro ha ribadito il consolidato principio secondo cui il c.d. obbligo di repêchage non si applica ai licenziamenti per esigenze di ristrutturazione aziendale che vedono interessati i lavoratori inquadrati come dirigenti.