Incompatibile con la posizione dirigenziale l’obbligo del datore di lavoro di reimpiegare il lavoratore in mansioni inferiori o equivalenti (c.d. repêchage)

Con ordinanza n. 2895 del 31 gennaio 2023, la Corte di cassazione, sezione lavoro ha ribadito il consolidato principio secondo cui il c.d. obbligo di repêchage non si applica ai licenziamenti per esigenze di ristrutturazione aziendale che vedono interessati i lavoratori inquadrati come dirigenti.

Infatti ‒ osserva la Corte richiamando quanto già espresso in un proprio precedente ‒ il regime di libera recedibilità che caratterizza la posizione del datore di lavoro nel rapporto dirigenziale esclude che questi sia sottoposto all’onere di vagliare, prima di procedere con il licenziamento, la possibilità di un reimpiego del dipendente in mansioni equivalenti o inferiori.

Avv. Emanuele Agosti - Avv. Tommaso Ferrario

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Danno da “superlavoro”: oneri alleggeriti per il lavoratore

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