L’art. 18 S.L. perde un altro pezzo

Con la sentenza n. 125/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una parte dell’art. 18 S.L. riguardante il giustificato motivo oggettivo.

Cosa cambia per le aziende?

Prima dell’intervento della Consulta la tutela c.d. «reintegratoria debole» (ossia in caso di illegittimità del licenziamento la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e la condanna al risarcimento del danno sino a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto) veniva applicata, per il giustificato motivo oggettivo (ossia per i c.d. licenziamenti economici), al caso di manifesta insussistenza del fatto posto a base del recesso.

Con la predetta sentenza la Consulta ha ritenuto in contrasto con i principi costituzionali la qualificazione dell’insussistenza del fatto come «manifesta».

Ne consegue che, oggi, un licenziamento per giustificato motivo oggettivo il cui fatto sottostante sia insussistente sarà sanzionato con la reintegra (ricordiamo, infatti, che altra sentenza della corte, la n. 59/2021 aveva reso “obbligatoria” per il giudice l’applicazione della sanzione reintegratoria per il caso di (allora: «manifesta») insussistenza del fatto).

Si assottigliano, quindi, sotto il profilo sanzionatorio, le differenze fra l’illegittimità di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo/giusta causa (disciplinare) e quella del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Considerati, insieme a ciò, i principi posti dalla giurisprudenza di legittimità e di merito nella valutazione dei recessi, invitiamo le aziende che avessero necessità di procedere ad un recesso a prestare particolare attenzione all’identificazione dei motivi e alla formulazione delle lettere.

Lo studio è a disposizione per valutare insieme a voi, se ne aveste necessità, il migliore percorso da seguire e per affiancarvi in esso.

 

Avv. Emanuele Agosti

 

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